(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Umbria n. 6 del 12
                           febbraio 2003)

                       IL CONSIGLIO REGIONALE

                            Ha approvato
                LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
                          F i n a l i t a'
    1. La presente legge ha come finalita':
      a) il  pieno  e ottimale utilizzo delle risorse umane impiegate
dalla  Regione  e  dagli  enti locali nell'ambito della ricostruzione
post-terremoto;
      b) la  costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato
con  il  personale  titolare  di contratti a tempo detenninato per la
ricostruzione  post-sisma.  assunto  in data antecedente al 30 giugno
2002,  che  sia  risultato  idoneo  nei  concorsi  indetti  ai  sensi
dell'Art. 6-ter della legge 11 dicembre 2000, n. 365.