(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Umbria n. 6 del 12 febbraio 2003) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. F i n a l i t a' 1. La presente legge ha come finalita': a) il pieno e ottimale utilizzo delle risorse umane impiegate dalla Regione e dagli enti locali nell'ambito della ricostruzione post-terremoto; b) la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato con il personale titolare di contratti a tempo detenninato per la ricostruzione post-sisma. assunto in data antecedente al 30 giugno 2002, che sia risultato idoneo nei concorsi indetti ai sensi dell'Art. 6-ter della legge 11 dicembre 2000, n. 365.